Roma non più caput mundi ma dell'inferno

La catastrofe di una intera città. Il Campidoglio è precipitato nella voragine delle spese e dei debiti incontenibili, dell’inefficienza più spaventosa dei suoi servizi pubblici. Tra vigili assenteisti e indagati. La situazione di incapacità governativa della nostra capitale s riscontra anche in altre terre d'Italia. Un editoriale di Ernesto Galli Della Loggia sul Corriere della Sera.

Il Pd di Renzi ha cambiato pelle

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Cronaca: è sciacallaggio mediatico?

L’attenzione collettiva verso le efferate vicende di cronaca è un dato di fatto.

Si tratta di interesse connaturato in ciascuno di noi: di fronte ad un raptus omicida si è naturalmente portati a riflettere sui perversi meccanismi che possono spingere un essere umano – un uomo come noi! - ad esercitare voluta ed inaudita violenza verso un altro essere umano, addirittura – e sempre più – in contesti familiari dove dovrebbero essere vissuti con intensità solidi legami affettivi. Così, spesso, ci si improvvisa un po’ tutti criminologi, dimenticando che la psichiatria forense è una precisa disciplina scientifica che affonda il proprio studio in aspetti neuropsicopatologici e di disamina delle reazioni emotive che sfuggono ai più e sono, invece, ben conosciuti solo da chi fa di quella materia il proprio mestiere. Esiste, al riguardo, un interessante saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli (Il lato oscuro. Nove storie italiane di crimine e follia) che affronta con limpida chiarezza alcuni noti casi di cronaca giudiziaria degli ultimi anni, fornendo, per ciascuno, una lettura che sorprende chi non possegga solide basi di psicologia, perché scopre lati reconditi della mente e propone spiegazioni razionali per comportamenti in apparenza di istintiva ferinità, comportamenti, che, invece, vengono mostrati come perdita di controllo, spesso impingente in pensieri intrusivi fissi ed in difficoltà emotive.

Comprendere le ragioni di un gesto violento significa, peraltro, applicare la pena più efficace. Il prof. Federico Stella, compianto docente di diritto penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e noto avvocato milanese, ha speso l’intera vita ad insegnare agli studenti e ad applicare nella professione l’esigenza di una pena riabilitativa e non meramente punitiva, principio efficace solo laddove vi sia la certezza della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, come, del resto, proclama l’art. 27 della Carta Costituzionale (“l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”).

Per la positiva attuazione del valore costituzionale sopra richiamato si impone anche la collaborazione degli organi di informazione, chiamati al delicato compito di riferire fatti senza coltivare la morbosità collettiva e lasciando alle aule di giustizia la celebrazione del processo. La libertà di espressione proclamata dall’art. 21 Cost. consente, infatti, una stampa libera quanto a diritto di cronaca ed a diritto di critica, ma con il limite – rectius, divieto - della divulgazione di notizie lesive dell’immagine e dell’onore dell'indagato/imputato, comportamento concretante fattispecie diffamatoria, perseguibile a querela della persona offesa.

Qual è, dunque, l’oggetto di una cronaca coscienziosa ed ineccepibile sotto il profilo dell’aggiornamento informativo? Al giornalista si richiede di esporre in termini sempre rispettosi della dignità umana fatti di interesse pubblico preventivamente verificati e, dunque, plausibilmente veritieri, inserendoli nel contesto complessivo della vicenda ed evitando giudizi personali di discredito, amplificazione della vicenda e pure velate illazioni. Si tratta di punti fermi di elaborazione pretoria risalenti ad una datata pronuncia di Cassazione del 1984 significativamente denominata “sentenza decalogo” che tuttora fa scuola allorquando si debba verificare il rispetto dei limiti previsti per il diritto di cronaca. Meno rilevante, invece, la normativa sulla privacy, poiché il giornalista è sempre esentato dalla preventiva acquisizione del consenso del titolare laddove la divulgazione del fatto sia opportuna per assolvere al proprio lavoro di informazione.

Così, esemplificando e per rendere più concreto il discorso, non è lesivo della reputazione diffondere la notizia dell’iscrizione di taluno nel registro degli indagati, così come pubblicare la fotografia dell’indagato nel momento del suo arresto o informare di una perquizione effettuata a  carico di taluno al fine di vagliarne la posizione di innocenza o colpevolezza.

Ovviamente, laddove la cronaca riguardi un minore, occorre massima prudenza, che si correla alla più stringente nozione di essenzialità dell’informazione. Ed allora, forse, ci si permette di osservare che andare a scavare nella intimità della famiglia colpita dal lutto, ipotizzare scenari non avvalorati da riscontri probatori, voler scalfire il necessario riserbo delle indagini non fa bene alla magistratura inquirente, messa sotto pressione da media e opinione pubblica, non fa bene al giornalismo, che rischia di far trascendere dovute informazioni in sciacallaggio mediatico, ma, soprattutto,m non fa bene - oggi - ad Andrea Loris Stival – allora - ai tanti piccoli Sarah Scazzi di Avetrana e Samuele Lorenzi di Cogne. Di fronte a drammi familiari di tal portata occorrerebbero, a volte, maggior silenzio e rispetto. Conoscere il fatto dovrebbe servire per una partecipazione emotiva al lutto, per imparare a riconoscere disagi emotivi e mentali e per individuare aiuti a sostegno di una fragilità psicologica sempre più diffusa.

Avv. Giosetta Pianezze

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