Bugie intorno al caso Etruria-Boschi

L'improprio gran da farsi di componenti del governo Renzi per salvare Etruria oltre a non essere lodevole sotto alcun aspetto, è anche in assoluto contrasto con quel che è accaduto nei mesi successivi. Banca Etruria non solo non è stata salvata, ma è stata distrutta proprio dall’incapacità dell’esecutivo dell’epoca, che non ne ha fatta una giusta. Il colpo di grazia è arrivato dal decreto di risoluzione del governo, che svalutò al 17,5% i crediti di Etruria. L'editoriale di Franco Bechis su Libero.

Il tentativo di salvare Banca Etruria c'è stato

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Al referendum novembrino sì o no? L’amletico problema italico

La confusione regna sovrana, nel Palazzo e tra gli italiani, tutti. Come cittadini ci sentiamo presi in giro. Dagli esponenti di primo piano dell’esecutivo, ma anche dagli oppositori. Ha sbagliato il premier a personalizzare la riforma costituzionale. Che è pasticciata. La nostra Costituzione era ritenuta la più bella del mondo, adesso è tutta da modificare. Ma come la si sta modificando? Non certo con il consenso della maggior parte dei parlamentari (detto per inciso questo parlamento è indegno di affrontare problemi di questo spessore, lo ha stabilito la stessa Consulta sanzionando il porcellum nel 2014), bensì ricorrendo a sotterfugi, il sostegno di Verdini e con tanti voti di fiducia. Ricordiamo che mettere il voto di fiducia ha un preciso significato. Si impedisce il miglioramento del test legislativo. Troppi commentatori lo dimenticano. E’ un particolare da sottolineare. Cha la Carta avesse necessità di un restyling, nessuno lo nega. Stravolgerla così come ha operato il duo Renzi-Boschi, ridicolizzando i suggerimenti dei “professoroni” che avrebbero fatto meglio a dedicarsi ad attività ludiche come accompagnare i propri nipotini a scuola anziché contestare le iniziative del rottamatore fiorentino ovvero appoggiarle e basta. Meglio avrebbe fatto Matteo Renzi a proporre la cancellazione  della Camera de Deputati o del Senato e delegare ad un’apposita Assemblea Costituente, eletta con suffragio universale, che nel breve volgere di qualche mese avrebbe potuto concludere i suoi lavori e prospettare esiti più accettabili e sopratutto condivisibili da una parte preponderate dell’elettorato. Se prevarranno al referendum “no”, le responsabilità maggiori saranno imputabili ad un governo insipiente. Se prevarranno i “sì” dobbiamo aspettarci ulteriori aggiornamenti della Nuova Carta, perché, come giurano i nostri migliori costituzionalisti (quelli non accusabili di partigianeria, da Carlassale ad Ainis, per intenderci), la riforma proposta appare invero assai pasticciata. Il nuovo articolo 70 lo illustra compiutamente. Eccolo: «Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

 L’articolo 70 ante riforma: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. Se questo è indicativo del grande valore della riforma Renzi-Boschi, io mi arrendo e resto senza parole.

Marco Ilapi, settembre 2016

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